Bonus Recinzioni

Cos’è il Bonus Recinzioni?

L’art. 1, co. 12 – 15 Legge n. 205/17 ha previsto il bonus verde, ovvero una detrazione fiscale nella misura del 36% per le spese documentate sostenute nel 2024 (art. 1, co. 38, Legge n. 234/21) relative a:

  • Sistemazione del verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni

Massimale

Il bonus, consiste quindi in una detrazione fiscale IRPEF pari al 36% delle spese effettuate per la sistemazione di giardini, terrazzi e in generale aree verdi. L’agevolazione fiscale che si applica nella dichiarazione dei redditi, deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo e deve essere calcolata considerato un limite massimo di spesa pari a 5.000 europer ciascuna unità immobiliare avente uso abitativo. In altre parole, la detrazione massima che si potrà ottenere, è pari a 1.800 euro.

Il beneficio fiscale non è previsto per immobili aventi una destinazione diversa da quella abitativa, come negozi o uffici che restano pertanto esclusi. In caso di lavoro effettuati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di una professione o un’attività commerciale, la detrazione si riduce della metà.

Modalità di Pagamento

Il pagamento della spesa sostenuta deve essere effettuato con modalità tali da poter fornire prova in merito all’operazione effettuata. Il pagamento, infatti, deve essere effettuato attraverso modalità tracciabili, ovvero mediante bancomat, carte di credito, bonifico bancario o postale e assegno non trasferibile.

Fino a Quando è valido

La validità del Bonus Verde è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024.

Beneficiari

Possono usufruirne esclusivamente le seguenti categorie di soggetti:

  • Proprietario dell’immobile (compreso il comproprietario); 
  • Nudo proprietario;
  • Il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, abitazione);
  • L’inquilino in affitto;
  • La persona che detiene l’immobile in comodato (comodatario);
  • soci di cooperativa a proprietà indivisa e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, anche ai soci di cooperativa a proprietà indivisa;
  • Ente pubblico o privato che corrisponde l’Ires;
  • I soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti equiparati) per immobili non rientranti tra i beni strumentali o merce.

Condomini

Anche le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici condominialipotranno essere portate in detrazione. Resta valido il limite massimo di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare a uso abitativo. La detrazione spetterà a ciascun condomino nei limiti della sua quota millesimale, purché egli abbia contribuito economicamente all’esecuzione dei lavori. In questo caso è di fondamentale importanza la certificazione delle spese sostenute da ciascun condomino che deve essere rilasciata dall’amministratore di condominio

Il contribuente proprietario di una unità immobiliare facente parte di un condominio che effettua lavori di sistemazione a verde sia sulla propria unità immobiliare che sulle parti condominiali, ha diritto a calcolare la detrazione su un importo pari a 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile e 5.000 euro per la parte di competenza delle spese condominiali.

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